Tassi di assenza

L’art. 21 ha stabilito l’obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali i   “i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale”.

La rilevazione ricomprende tutte le giornate di mancata presenza lavorativa a vario titolo, ricomprendendo le ferie, la malattia, i permessi sindacali, i permessi di cui alla legge 104/92, le assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalla legge.

Nella rilevazione non sono computati i permessi retribuiti fruiti in ore, ovvero i permessi soggetti a recupero a meno che non ricomprendano l’intera giornata lavorativa.

Nel calcolo delle percentuali di assenza sono stati considerati i giorni lavorativi del mese con l’esclusione dei sabati, domeniche e delle festività infrasettimanali. Limitatamente al personale addetto alla manutenzione delle opere e impianti, per i mesi di giugno, luglio  ed agosto è considerato lavorativo anche la giornata del sabato.